Art. 6.
(Modifica dell'articolo 195 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 195. - (Processo verbale, relazione e liquidazione del compenso al consulente tecnico). - Delle indagini del consulente tecnico si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
      Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
      La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.
      Il compenso al consulente tecnico è esente da ogni incombenza di legge, è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la consulenza entro un mese dal deposito della stessa in cancelleria ed entro il mese successivo le parti devono provare di aver ottemperato. La mancata prova di ottemperanza equivale al rifiuto non motivato della valutazione del giudice che ha emesso il decreto e determina l'immediata archiviazione del procedimento. In questo caso, le parti possono riproporre la causa come nuovo procedimento. Sul rifiuto motivato il giudice decide con decreto definitivo di liquidazione entro il mese successivo».

 

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